Servizio Civile

I. La legge 6 marzo 2001, n. 64, ha istituito il servizio civile volontario. Sulla base della delega in essa contenuta, è stato emanato il d.lgs.5 aprile 2002, n. 77 intitolato "Disciplina del Servizio Civile Nazionale a norma dell'articolo 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64". Tale decreto ha subito alcune modificazioni e, nella sue veste attuale, è entrato in vigore il 1° gennaio 2006.
Il rapporto intercorrente con i giovani volontari è definito dall'art. 8 del d.lgs. n. 77/2002 come "rapporto di servizio civile" e trova regolamentazione nel citato art. 8 e negli art. 9 e 10 del medesimo decreto.
Va comunque sottolineato che lo stesso decreto, come confermato dalla Corte Costituzionale, consente alle regioni e alle province autonome di dettare una disciplina del servizio civile in una logica di leale collaborazione. Al momento, sembra però più opportuno concentrare l'attenzione sulla normativa statale di cui al decreto in esame.
L' art. 8 del d.lgs. n. 77/2002 è denominato "rapporto di servizio civile" e al comma 1, prevede che "i giovani selezionati dagli enti e dalle organizzazioni per la realizzazione dei progetti approvati sono avviati al servizio civile sulla base del contratto di servizio civile sottoscritto dall'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile e successivamente inviato al volontario per la sottoscrizione". Intanto, emerge qui un dato indiscutibile. Il legislatore configura il rapporto di servizio civile su base contrattuale. E lo articola in sostanza alla stessa stregua del lavoro temporaneo (legge 24 giugno 1997, n. 196) e della più recente somministrazione di manodopera (d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276). Si tratta quindi di una relazione trilaterale che intercorre tra il giovane volontario, l'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile e l'ente che ha selezionato il giovane per lo svolgimento di uno specifico progetto di servizio civile. Infatti, come nel lavoro temporaneo e nella somministrazione di manodopera, esiste un doppio modulo che permette il collegamento tra i tre soggetti. Da un lato, il progetto predisposto dall'ente utilizzatore ed approvato dall'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile; dall'altro, il contratto che lega il medesimo ufficio e il volontario. La differenza in questo caso sta nel fatto che i volontari sono direttamente selezionati dagli enti che dovrebbero utilizzarli; mentre nel lavoro temporaneo e nella somministrazione di manodopera i lavoratori dipendono direttamente dal somministratore e il che presuppone che vengono da esso scelti. Anche se non può essere escluso che, anche qui, il somministratore si possa limitare ad assumere ed inviare in missione solo i lavoratori preventivamente indicati dall'utilizzatore. Nell'ipotesi del rapporto di servizio civile, in effetti, non si può prescindere dalla selezione su base concorsuale dei volontari, in quanto si tratta di attività finanziate con risorse pubbliche; e la scelta del legislatore di affidare direttamente agli enti utilizzatori la selezione dei volontari può essere spiegata tenendo conto delle esigenze di accelerare la procedura - al contrario difficilmente velocizzabile se il tutto fosse gestito centralmente dall'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile - e comunque di permettere agli enti utilizzatori la verifica del possesso in capo al volontario dei requisiti necessari ai fini dell'utile svolgimento del progetto cui dovrebbe partecipare.
Il comma 2 dell'art. 8 del d.lgs. n. 77/2002 stabilisce che "il contratto, recante la data di inizio del servizio attestata dal responsabile dell'ente, prevede il trattamento economico e giuridico, in conformità all'articolo 9, comma 2, nonché le norme di comportamento alle quali deve attenersi il volontario e le relative sanzioni". Come si vedrà tra un attimo,benché la base del rapporto sia costituita da un contratto, il ruolo
dell'autonomia privata del volontario, nella determinazione delle condizioni negoziali, è del tutto assente.
2. L'art. 9 del d.lgs. n. 77/2002 è intitolato "trattamento economico e giuridico" e, al comma 1, dice che "1'attività svolta nell'ambito dei progetti di servizio civile non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro e non comporta la sospensione e la cancellazione dalle liste di collocamento o dalle liste di mobilità". La prima parte della disposizione utilizza una formula che ricalca letteralmente l'espressione contenuta nell'art. 8,comma 1, del d.lgs. 1 dicembre 1997, n. 468, e nell'art. 4, comma l, della legge 28 febbraio 2000, n. 81 in materia di lavori socialmente utili; ed è assai simile a quella usata dall'art. 2 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e cioè la legge quadro sul volontariato, per affermare l'incompatibilità della qualità di volontario - che trova in questa legge il suo primo pregnante riconoscimento - con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte.
Così, anche l'impegno dei volontari del servizio civile è assimilabile a tutti quegli istituti e figure in cui si assiste allo svolgimento di un'attività (materialmente) lavorativa senza previa instaurazione di alcun rapporto di lavoro, poiché è lo stesso legislatore che espressamente esclude l'inquadrabilità di tali esperienze lavorative negli schemi del rapporto di lavoro subordinato o autonomo. La particolarità di questo rapporto è data dalla circostanza che esso si instaura su base contrattuale. Il che lascia sorgere alcune perplessità, in quanto il contratto appare qui svolgere un ruolo limitato alla fase costitutiva della relazione; senza che vi sia spazio per la determinazione delle condizioni negoziali né su base individuale né collettiva.
In verità, il legislatore ha costruito una specifica ipotesi di attività lavorative senza rapporto di lavoro e la cui disciplina tende ad essere il risultato di una miscela tra quella originaria del servizio militare e della sua alternativa rappresentata dall'obiezione di coscienza e quelle delle variegate fattispecie di attività lavorative senza rapporto di lavoro regolate nell'ordinamento italiano, tra cui soprattutto i lavori socialmente utili.
Per il comma 2 dell'art. 9 del d.lgs. n. 77/2002 "agli ammessi a prestare attività in un progetto di servizio civile compete un assegno per il servizio civile, non superiore al trattamento economico previsto per il personale militare volontario in ferma annuale, nonché le eventuali indennità da corrispondere in caso di servizio civile all'estero". La parola "assegno" è già usata, per esempio, nell'ambito della normativa sui lavori socialmente utili per definire quanto spettante a chi viene in essi impiegato senza essere titolare di alcun trattamento previdenziale. E l'uso di tale parola è proprio volto ad impedire ogni richiamo dei principi del rapporto di lavoro subordinato: cosa molto probabile se si fosse usata la formula "compenso" o "retribuzione".
La medesima disposizione aggiunge che "in ogni caso non sono dovuti i benefici volti a compensare la condizione militare". E che "la misura del compenso dovuto ai volontari del servizio civile nazionale è determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri tenendo conto delle disponibilità finanziarie del Fondo Nazionale per il servizio civile". Il comma 3 dice che "l'Ufficio Nazionale, tramite l'ISVAP, provvede a predisporre condizioni generali di assicurazione per i rischi connessi allo svolgimento del servizio civile".
Per il comma 4 dello stesso enunciato "Il periodo di servizio civile è riconosciuto valido, a tutti gli effetti, per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico e privato, nei limiti e con le modalità con le quali la legislazione vigente riconosce il servizio militare con onere, per il personale volontario, a carico del Fondo Nazionale per il servizio civile". La disposizione riproduce letteralmente il comma 4 dell'art. 6 della legge 8 luglio 1998, n. 230, che disciplinava il servizio civile obbligatorio per gli obiettori di coscienza, prima della legge n. 64/2001.
Mentre il comma 5 del d.lgs. n. 77/2002 afferma che "1'assistenza sanitaria agli ammessi a prestare attività di servizio civile è fornita dal
Servizio sanitario nazionale". E aggiunge che "fermo restando quanto previsto dall'articolo 68 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le certificazioni sanitarie a chi presta il servizio civile sono rilasciate gratuitamente da parte delle strutture del Servizio Sanitario Nazionale e sono rimborsate a carico del Fondo Nazionale".
Il comma 6 stabilisce che "il personale femminile del servizio civile nazionale è sospeso dall'attività a decorrere dalla comunicazione da parte dell'interessata all'Ufficio Nazionale, alla regione o alla provincia autonoma della certificazione medica attestante lo stato di gravidanza e fino all'inizio del periodo di astensione obbligatoria. E precisa che "si applicano le disposizioni di cui agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151"; e che "dalla data di sospensione del servizio a quella della sua ripresa è corrisposto l'assegno di cui al comma 2, ridotto di un terzo, a carico del Fondo Nazionale".
Per il comma 7 del decreto "i dipendenti di amministrazioni pubbliche che svolgono il servizio civile ai sensi del presente decreto legislativo, sono collocati a domanda, in aspettativa senza assegni". E "in questo caso, il periodo trascorso in aspettativa è computato per intero ai fini della progressione in carriera, della attribuzione degli aumenti periodici di stipendio"; si applicano le disposizioni dell'articolo 20 della legge 24 dicembre 1986, n. 958 e "gli oneri gravano sul Fondo Nazionale".
L'art. 9 del decreto si chiude con il comma 8, secondo cui "al termine del periodo di servizio civile, compiuto senza demerito, l'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile o le regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano, per quanto di rispettiva competenza, rilasciano ai volontari un apposito attestato da cui risulta l'effettuazione del servizio civile"; e che "i titolari di tale attestato sono equiparati al personale militare volontario in ferma annuale".
3. L'art. 10 del decreto è intitolato "doveri e incompatibilità". Il comma 1 della disposizione sancisce che "i soggetti impiegati in progetti di servizio civile sono tenuti ad assolvere con diligenza le mansioni affidate, secondo quanto previsto dal contratto di cui all'articolo 8, e non possono svolgere attività di lavoro subordinato o autonomo, se incompatibile con il corretto espletamento del servizio"; e per il comma 2 "i soggetti che hanno prestato il servizio civile nazionale non possono presentare ulteriore domanda".
Come si vede, anche qui vi è il richiamo al contratto come atto costitutivo del rapporto di servizio civile. Ma ormai è del tutto chiaro come non vi sia alcuno spazio per la partecipazione del volontario nella determinazione delle condizioni del rapporto. Si è già visto come l'assegno sia stabilito in modo eteronomo. Lo stesso accade per quanto concerne l'orario di svolgimento dell'attività di servizio civile. Infatti, il comma 4 dell'art. 3 del d.lgs. n. 77/2002 dice che "l'orario di svolgimento del servizio è stabilito in relazione alla natura del progetto e prevede comunque un impegno settimanale complessivo di trenta ore, ovvero di un monte ore annuo minimo corrispondente a millequattrocento ore"; e che "i criteri per l'articolazione dell'orario di servizio sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri".
L'art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 77/2002, affida al contratto di servizio civile il compito di regolare il trattamento economico e giuridico del volontario, oltre ovviamente a quanto già previsto dalle disposizioni legali qui esaminate. Interessante appare l'aspetto relativo ai doveri del volontario. I contratti, di cui si è avuto modo di prendere visione, sono redatti in serie, nel senso che presentano uno schema uniforme che va solo sottoscritto dal volontario per accettazione. Essi prevedono un allegato che contiene l'elencazione dei doveri del volontario e un codice disciplinare con le relative infrazioni e sanzioni.
Da quanto emerge dalla lettura di questo allegato, il procedimento disciplinare viene gestito dall'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile, sulla base di una relazione dell'ente utilizzatore. Ciò avviene in modo coerente alla natura trilaterale del rapporto, in cui la relazione contrattuale è comunque instaurata tra il volontario e l'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile; mentre l'ente utilizzatore si limita ad avvalersi delle prestazioni del volontario. Anche qui è forte l'analogia con il lavoro temporaneo e la somministrazione di manodopera. La sequenza del procedimento disciplinare è quella della preventiva contestazione, della concessione del termine per la difesa dell'interessato, con la conseguente possibilità di essere sentito a sua discolpa. Nulla però è previsto in ordine alla facoltà di impugnare la sanzione eventualmente irrogata, né viene individuato il giudice competente. Tenendo conto del fatto che il rapporto nasce su base contrattuale, pare logico ritenere che l'impugnazione vada proposta davanti al giudice ordinario. Il quale appare comunque il soggetto più idoneo ad arbitrare tale delicata situazione.
Servizio Civile Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia

L'Istituto Sperimentale Zootecnico ha avuto approvati dall' Ufficio Nazionale per il Servizio Civile i progetti presentati per il 2006 (vedi pdf nell'area "files allegati":

Files allegati


Nome File: PROGETTO ZOOTECNIA CULTURA INCONTRI E RICERCA 2 CON PROTEZIONE.PDF, Caricato il 19/06/2015


Nome File: PROGETTO SICILIA E TOSCANA-INVESTIRE NEI GIOVANI PER LO SVILUPPO DELLA ZOOTECNIA.PDF, Caricato il 19/06/2015


Nome File: PROGETTO LISTITUTO APRE ALLE SCUOLE 3 CON PROTEZIONE.PDF, Caricato il 19/06/2015


Nome File: PROGETTO LISTITUTO APERTO ALLA CITTA 3 CON PROTEZIONE.PDF, Caricato il 19/06/2015


Nome File: PROGETTO LA NATURA IN CITTA 3 CON PROTEZIONE.PDF, Caricato il 19/06/2015